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Sono a rischio dell'assicuratore le perdite ed i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, di naufragio, di investimento, d'urto, di cambiamenti forzati di via, di viaggio o di nave; per cagione di getto, di esplosione, di fuoco, di pirateria, di saccheggio, ed in generale per tutti gli altri accidenti di mare.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
