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[1]Se il viaggio e' rotto prima del cominciamento dei rischi, ancorche' cio' avvenga per fatto dell'assicurato, l'assicurazione e' senza effetto.
[2]L'assicuratore ricevo a titolo di indennita' la meta' del premio convenuto, ma non oltre il mezzo per conto della somma assicurata.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
