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[1]Le mercanzie possono essere assicurate:
[2]O per il prezzo di costo, coll'aggiunta delle spose d'imbarco e del nolo;
[3]O per il prezzo corrente che avrebbero al loro arrivo in stato sano nel luogo di destinazione.
[4]La valutazione data in contratto alle mercanzie senz'altra spiegazione puo' riferirsi ad entrambi questi casi, e non si fa luogo all'applicazione dell'articolo 426 se non quando essa supera il maggiore di essi.
[5]Tale valutazione s'intende sempre data sulla dichiarazione dell'assicurato, se non fu preceduta da perizia accettata dall'assicuratore, ed e' percio' soggetta alla regola del secondo capoverso dell'articolo 433.
[6]Se il prezzo delle cose assicurate e' dedotto nel contratto in moneta straniera, esse sono valutate in moneta dello Stato, secondo il corso al tempo della sottoscrizione della polizza, so non vi e' convenzione contraria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
