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[1]L'assicurazione puo' essere fatta in tempo di pace od in tempo di guerra, prima del viaggio o durante il viaggio della nave.
[2]Puo' esser fatta a viaggio o a tempo determinato. L'assicurazione a viaggio puo' farsi o per la sola andata o per il solo ritorno, o per l'andata e il ritorno.
[3]L'assicurazione a tempo s'intende fatta per qualunque navigazione e stazione della nave durante il tempo convenuto, salvo le speciali convenzioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
