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Se le merci vendute sono dedotte in contratto soltanto per quantita', specie e qualita', senz'altra indicazione atta a designare un corpo certo e determinato, il venditore e' obbligato a consegnare la quantita', specie e qualita' promessa nel tempo e nel luogo convenuto, quantunque le merci che fossero a sua disposizione al tempo del contratto, o che egli si fosse procacciato in appresso per l'adempimento del medesimo, siano perite, o ne sia stato per qualsiasi causa impedito l'invio o l'arrivo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
