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Se piu' assicurazioni sulla cosa stessa sono fatto senza frode da interessati diversi, o da piu' rappresentanti dello stesso interessato, che hanno agito senza incarico speciale, tutte le assicurazioni sono valide fino all'ammontare del valore della cosa, e gli interessati hanno azione contro qualunque degli assicuratori a loro scena, salvo il regresso dell'assicuratore che ha pagato verso gli altri, in proporzione del loro interesse.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
