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[1]L'assicurazione e' nulla, se ha per oggetto:
[2]1. I salari della gente di mare, e
[3]2. Le semine prese a cambio marittimo.
[4]Le cose, sulle quali si e' preso a cambio marittimo, non possono essere assicurate, che per la parte del lavoro che supera le somme avute in prestito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
