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[1]La polizza di assicurazione, oltre quanto e' prescritto nell'articolo 415, deve indicare:
[2]1. Il nome, la specie, la nazionalita' e la portata della nave;
[3]2. Il nome o il cognome del capitano o padrone;
[4]3. Il luogo, dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;
[5]4. Il porto o la rada, da cui la nave e' partita o deve partire;
[6]5. I porti o le rade, dove la nave deve caricare e scaricare, e nei quali dove entrare.
[7]Se le anzidette indicazioni non possono farsi o perche' le ignori l'assicurato, o per la speciale qualita' del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
