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[1]La polizza di assicurazione, oltre quanto e' prescritto nell'articolo 415, deve indicare:

[2]1. Il nome, la specie, la nazionalita' e la portata della nave;

[3]2. Il nome o il cognome del capitano o padrone;

[4]3. Il luogo, dove gli oggetti assicurati sono stati o devono essere caricati;

[5]4. Il porto o la rada, da cui la nave e' partita o deve partire;

[6]5. I porti o le rade, dove la nave deve caricare e scaricare, e nei quali dove entrare.

[7]Se le anzidette indicazioni non possono farsi o perche' le ignori l'assicurato, o per la speciale qualita' del contratto, vi si deve supplire con altre atte a determinare l'oggetto dell'assicurazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art596 · fonte del testo

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