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[1]Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria e' nulla.
[2]Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se cio' non e' convenuto; ma se, per effetto di avaria particolare, le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
