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[1]Coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono alle avarie comuni a scarico di coloro che prendono; ogni convenzione contraria e' nulla.

[2]Le avarie particolari non sono a carico di coloro che danno a cambio marittimo, se cio' non e' convenuto; ma se, per effetto di avaria particolare, le cose vincolate al prestito non bastano a soddisfare il creditore, egli sopporta il danno che ne deriva.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art595 · fonte del testo

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