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[1]Il tempo dei rischi, se non e' determinato dal contratto, decorre:
[2]1. Quanto alla nave, agli accessori di essa ed al nolo, dal momento in cui la nave stessa muove dal porto fino a quello in cui ha ancorato e dato fondo nel luogo di sua destinazione;
[3]2. Quanto alle cose trasportate, dal momento in cui esse si caricano sulla nave o nelle barche per trasportarle alla nave, sino a quello in cui sono deposta a terra nel luogo della loro destinazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
