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[1]Se le cose, sulle quali fu costituito il prestito a cambio marittimo, sono intieramente perdute per forza maggiore, nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto e' liberato.
[2]Se la perdita e' parziale, il pagamento delle somme prestate e' ridotto al valore delle cose vincolate al prestito, che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricuperamento, e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza.
[3]Quando il prestito e' fatto sul nolo, il pagamento, in caso di disastro, e' ridotto a cio' che e' dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione nelle spese di salvataggio.
[4]Se la cosa sulla quale e' costituito il cambio marittimo e' anche assicurata, il valore di cio' che fu salvato e' diviso fra colui che diede a cambio marittimo per il solo capitale, e l'assicuratore per le somme assicurate, in proporzione del loro interesse:
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
