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[1]Chi da' il danaro a cambio marittimo non corre rischio, in caso di cambiamento della via, del viaggio o della nave dichiarati nel contratto, salvo se il cambiamento sia avvenuto per forza maggiore.

[2]Similmente colui che da' il danaro non corre rischio in qualunque caso di reticenza o di falsa dichiarazione di chi lo riceve, la quale diminuisca la opinione dei rischi o ne cambi l'oggetto.

[3]Il cambiamento del capitano o del padrone, anche per congedo datogli dal proprietario della nave, non fa cessare gli effetti del contratto, se non vi e' convenzione contraria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art590 · fonte del testo

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