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[1]La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto e' valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.

[2]La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, e' pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'articolo 37.

[3]La determinazione del prezzo puo' essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto, o da eleggersi posteriormente.

[4]Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non puo' accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.

[5]La nomina dell'arbitro e' fatta dall'autorita' giudiziaria, se le parti non si accordano.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art59 · fonte del testo

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