Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La vendita commerciale fatta per un prezzo non determinato nel contratto e' valida, se le parti hanno convenuto un modo qualunque di determinarlo in appresso.
[2]La vendita fatta per il giusto prezzo, o a prezzo corrente, e' pur valida; il prezzo si determina secondo le disposizioni dell'articolo 37.
[3]La determinazione del prezzo puo' essere rimessa all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto, o da eleggersi posteriormente.
[4]Se, nei due casi, l'eletto non vuole o non puo' accettare, le parti devono procedere a nuova nomina.
[5]La nomina dell'arbitro e' fatta dall'autorita' giudiziaria, se le parti non si accordano.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
