Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Se il viaggio e' rotto prima del cominciamento dei rischi, chi ha ricevuto il danaro e' obbligato a restituirlo, coll'interesse legale dal giorno del prestito. Ma se la rottura del viaggio e' avvenuta per fatto suo, egli deve l'interesse al corso di piazza, e, se fu presa assicurazione, deve pagare anche l'indennita' dovuta all'assicuratore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
