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[1]Il prestito a cambio marittimo, eccedente il valore delle cose, sulle quali e' costituito, e' valido sino a concorrenza di questo valore, secondo la stima fatta o convenuta, e il resto della somma prestata e' restituito coll'interesse al corso di piazza.
[2]Se pero' vi e' stata frode da parte di chi ha ricevuto il danaro, il prestatore ha diritto di domandare l'annullamento del contratto, e la restituzione della somma prestata coll'interesse suddetto.
[3]Il profitto sperato sulle cose caricate non si reputa come eccesso di valore, se e' dichiarato espressamente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
