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[1]Il prestito a cambio marittimo puo' essere costituito:

[2]1. Sulla nave intiera o sopra una parte della medesima;

[3]2. Sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;

[4]3. Sul nolo;

[5]4. Sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;

[6]5. Sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.

[7]Non puo' essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni: se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo da' ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art585 · fonte del testo

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