Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il prestito a cambio marittimo puo' essere costituito:
[2]1. Sulla nave intiera o sopra una parte della medesima;
[3]2. Sugli attrezzi, sul corredo e sull'armamento;
[4]3. Sul nolo;
[5]4. Sul carico, o sopra una porzione determinata di esso;
[6]5. Sulla nave, sul nolo e sul carico congiuntamente.
[7]Non puo' essere fatto prestito a cambio marittimo ai marinai ed alla gente di mare sui loro salari o sulle loro partecipazioni: se nondimeno il prestito ha luogo, chi lo da' ha diritto soltanto al rimborso del capitale senza interessi.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
