Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Se taluno ha noleggiato una nave in tutto od in parte per trasportare passeggieri, sia o no indicato nel contratto il numero di essi, i diritti del noleggiatore e del locatore sono regolati dalle disposizioni del capo III di questo titolo, che non sono incompatibili coll'oggetto del contratto.

[2]Circa le cose appartenenti al passeggiere che sono recate nella nave, si applicano le disposizioni riguardanti il contratto di noleggio, ma non e' dovuto nolo particolare, se non e' convenuto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art581 · fonte del testo

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