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[1]Gli alimenti del passeggiere durante il viaggio si presumono compresi nel nolo.

[2]Se vi e' convenzione contraria, il capitano deve somministrare al passeggiere che ne manchi i viveri durante il viaggio a giusto prezzo.

[3]Nei viaggi, oltre lo stretto di Gibilterra, o il canale di Suez, i passeggieri hanno diritto di restare a bordo, e di essere alimentati per quarantott'ore successive all'arrivo della nave nel porto di destinazione, salvo che la nave fosse costretta a partire immediatamente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art580 · fonte del testo

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