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[1]In caso di ritardo avvenuto durante il viaggio per arresto ordinato da potenza, o per bisogno di riparare la nave:

[2]1. Il passeggiere, se non vuole aspettare che cessi l'arresto, o che siano compiute le riparazioni, puo' sciogliere il contratto, pagando il nolo in proporzione del cammino percorso;

[3]2. Se preferisce di aspettare la ripresa della navigazione, non deve alcun aumento di nolo, ma deve alimentarsi a sue spese durante il tempo dell'arresto e delle riparazioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art579 · fonte del testo

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