Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque sia il loro numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunziati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.
[2]Se la nave devia dal cammino, o fa rilascio, per volonta' o per fatto del capitano, i passeggieri continuano ad essere alloggiati e nudriti a spese della nave, ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facolta' di risolvere il contratto.
[3]Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o d'altri oggetti, il capitano ha facolta' di fare, durante il viaggio, gli approdi necessari per lo scaricamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
