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[1]La nave noleggiata esclusivamente per trasporto di passeggieri deve condurli direttamente, qualunque sia il loro numero, nel porto di destinazione, facendo gli scali annunziati prima del contratto di noleggio, o che sono di uso comune.

[2]Se la nave devia dal cammino, o fa rilascio, per volonta' o per fatto del capitano, i passeggieri continuano ad essere alloggiati e nudriti a spese della nave, ed hanno diritto al risarcimento dei danni, oltre la facolta' di risolvere il contratto.

[3]Se la nave, oltre i passeggieri, ha carico di merci o d'altri oggetti, il capitano ha facolta' di fare, durante il viaggio, gli approdi necessari per lo scaricamento.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art578 · fonte del testo

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