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[1]Se la nave, per qualsiasi causa, non lascia, il porto nel giorno fissato per la partenza, il passeggiere ha diritto al risarcimento dei danni, all'alloggio ed anche al vitto a bordo durante il ritardo, se il vitto e' compreso nel nolo.

[2]Se il ritardo eccede dieci giorni, il passeggiere puo' inoltre sciogliere il contratto, e in questo caso il nolo deve restituirsi per intiero.

[3]Se il ritardo e' cagionato da tempo cattivo, lo scioglimento del contratto per parte del passeggiere non ha luogo, se non colla perdita di un terzo del nolo.

[4]La circostanza del tempo cattivo e' riconosciuta e dichiarata dall'uffiziale dell'Amministrazione della marina.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art577 · fonte del testo

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