Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se il viaggio e' rotto dopo la partenza della nave:
[2]1. Il passeggiare, che sbarca volontariamente in un porto d'approdo, paga il nolo intiero;
[3]2. Il capitano, che ricusa di' proseguire il viaggio, o e' altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiare in un porto d'approdo, e' obbligato al risarcimento dei danni.
[4]Se il viaggio e' rotto per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo e' dovuto in proporzione del cammino percorso.
[5]Nessun nolo e' dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non e' restituito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
