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[1]Se il viaggio e' rotto dopo la partenza della nave:

[2]1. Il passeggiare, che sbarca volontariamente in un porto d'approdo, paga il nolo intiero;

[3]2. Il capitano, che ricusa di' proseguire il viaggio, o e' altrimenti in colpa dello sbarco del passeggiare in un porto d'approdo, e' obbligato al risarcimento dei danni.

[4]Se il viaggio e' rotto per forza maggiore riguardante la nave o la persona del passeggiere, il nolo e' dovuto in proporzione del cammino percorso.

[5]Nessun nolo e' dovuto dagli eredi del passeggiere morto in naufragio, ma il nolo anticipato non e' restituito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art576 · fonte del testo

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