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[1]Se il viaggio e' rotto prima della partenza della nave:
[2]1. Se e' rotto per volonta' del passeggiere, o perche' questi non si rechi a bordo a tempo opportuno, e' dovuto al capitano l'intiero nolo;
[3]2. Se il passeggiare dichiari di rompere il viaggio, o la rottura avvenga per morte, malattia, o altro caso di forza maggiore, riguardante la di lui persona, e' dovuta la meta' del nolo, dedotte le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, se esse sono comprese nel nolo;
[4]3. Se e' rotto per fatto del capitano, il passeggiare ha diritto al risacimento dei danni;
[5]4. Se e' rotto per forza maggiore riguardante la nave, il contratto risolto colla restituzione del nolo anticipato, ma non si fa luogo a indennita', ne' per l'una, ne' per l'altra parto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
