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[1]In nessun caso il caricatore puo' domandare diminuzione del nolo.
[2]Il caricatore non puo' abbandonare per il nolo le cose caricate diminuite di prezzo, o deteriorate per vizio proprio, o per caso fortuito. Tuttavia, se vino, olio o altri liquidi siano colati, le botti che li contenevano rimaste vuote, o quasi vuote, possono essere abbandonate per il nolo ad esse corrispondente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
