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[1]Se la persona a cui sono dirette le cose caricate ricusa di riceverle, il capitano puo', coll'autorizzazione del giudice, farne vendere la quantita' occorrente per il pagamento del nolo e fare il deposito delle rimanenti.
[2]Se il prezzo ricavato non e' sufficiente al pagamento, egli conserva il regresso contro il caricatore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
