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[1]Se la nave e le cose caricate sono riscattate, o se queste sono salvate dal naufragio, il capitano ha diritto al nolo sino al luogo della preda o del naufragio.

[2]Contribuendo al riscatto, egli ha diritto al nolo intero, purche' conduca le cose caricate al luogo della loro destinazione.

[3]La contribuzione per il riscatto si fa sul prezzo corrente delle cose caricate nel luogo dello scaricamento, dedotte le spese, e sulla meta' della nave e del nolo.

[4]I salari dei marinari sono esenti dalla contribuzione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art570 · fonte del testo

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