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La forma e i requisiti essenziali delle obbligazioni commerciali, la forma degli atti da farsi per l'esercizio e la conservazione dei diritti che ne derivano, o per la loro esecuzione, e gli effetti degli atti stessi, sono regolati rispettivamente dalle leggi o dagli usi del luogo dove si emettono le obbligazioni, e dove si fanno o si eseguono gli atti suddetti, salva l'eccezione dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice civile per coloro che smino soggetti ad una stessa legge nazionale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art57 · fonte del testo

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