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Non e' dovuto alcun nolo per le cose perdute per naufragio od investimento, rapite dai pirati o prese dai nemici, ed il capitano deve restituire il nolo, che gli fosse stato anticipato, se non vi e' convenzione contraria.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art569 · fonte del testo

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