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[1]Il nolo e' dovuto per le cose caricate, che il capitano e' stato costretto a vendere, a dare in pegno, o ad impiegare per i bisogni urgenti della nave.

[2]Egli deve pero' rimborsare ai proprietari il valore, che le cose stesse avrebbero nel luogo di scaricamento, se la nave e' giunta a buon porto.

[3]Se la nave e' perduta, il capitano deve rimborsare ai proprietari delle cose vendute od impiegate il prezzo che ne ha ritratto, e, per quelle date in pegno, la somma avuta in prestito, ritenendo parimente il nolo indicato nelle polizze di carico.

[4]E' salvo in questi due casi ai proprietari della nave il diritto di far l'abbandono.

[5]Qualora dall'esercizio di questo diritto risulti una perdita per coloro a cui appartengono le cose impiegate, vendute o date in pegno, la perdita e' ripartita per contribuzione sul valore di queste e di tutte quelle che sono giunte alla loro destinazione, o che sono state salvate dal naufragio, posteriormente agli avvenimenti di mare, che hanno reso necessario l'impiego, la vendita o il pegno.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art567 · fonte del testo

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