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Qualora sopravvenga interdizione di commercio col paese per cui la nave e' in viaggio, e' dovuto al capitano l'intiero nolo, quantunque essa sia costretta a ritornare col suo carico al luogo di partenza; ma se la nave e' noleggiata per andata e ritorno, e' dovuta la meta' dell'intiero nolo o dei due noli cumulati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
