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[1]Il capitano e' tenuto a risarcire al noleggiatore i danni, se per fatto suo la nave e' stata trattenuta, od ha sofferto ritardo alla partenza, durante il viaggio, o nel luogo dello scaricamento.
[2]Il risarcimento dovuto e' determinato mediante perizia.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
