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[1]Se la nave e' trattenuta alla partenza, nel corso del viaggio od al luogo dello scaricamento per fatto del noleggiatore, questi e' responsabile delle spese del ritardo.
[2]Se la nave noleggiata per andata e ritorno ritorna senza carico o con un carico non compiuto, e' dovuto al capitano il nolo intiero, oltre l'indennita' per il ritardo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
