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[2]Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi e' responsabile dei danni e delle spese.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art559 · fonte del testo

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