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[1]Il caricatore che ritira le cose caricate durante il viaggio deve pagare il nolo per intiero e tutte le spese di traslazione cagionate dallo scaricamento.
[2]Se le cose sono ritirate per fatto o per colpa del capitano, questi e' responsabile dei danni e delle spese.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
