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[1]Se il contratto di noleggio ha per oggetto il trasporto di cose determinate, il caricatore puo' ritirare le cose caricate prima della partenza della nave, pagando la meta' del nolo.
[2]Egli sopporta le spese di caricamento, di scaricamento e di ricaricamento delle altre cose caricate che devonsi muovere di luogo, e le spese del ritardo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
