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[1]Se il noleggiatore, prima della partenza della nave senza aver caricato cosa alcuna, dichiara di rompere il viaggio, egli deve pagare al capitano la meta' del nolo.

[2]Se non ha dichiarato di rompere il viaggio, o se carica una quantita' minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.

[3]Se carica una quantita' maggiore deve pagare il nolo per l'eccedenza, in ragione del nolo convenuto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art556 · fonte del testo

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