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[1]Se il noleggiatore, prima della partenza della nave senza aver caricato cosa alcuna, dichiara di rompere il viaggio, egli deve pagare al capitano la meta' del nolo.
[2]Se non ha dichiarato di rompere il viaggio, o se carica una quantita' minore di quella convenuta, deve pagare il nolo intiero.
[3]Se carica una quantita' maggiore deve pagare il nolo per l'eccedenza, in ragione del nolo convenuto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
