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[1]Il possessore di un titolo al portatore reso logoro o guasto, ma tuttora riconoscibile per contrassegni certi, ha diritto di chiedere a chi lo ha creato un titolo duplicato, o un titolo equivalente.

[2]Quando un titolo al portatore fosse distrutto, l'autorita' giudiziaria, citato colui che lo ha creato, e provata la distruzione, puo' ordinare che al possessore sia consegnato un duplicato o un titolo equivalente, con le cautele che reputa opportune.

[3]Tutte le spese sono a carico del richiedente.

[4]Rispetto ai titoli del Debito Pubblico, si osservano le leggi speciali.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art55 · fonte del testo

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