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[1]Il capitano deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a colui, che solo a lui si presenta colla polizza di carico, qualunque sia il numero che essa porta, se non gli e' stata notificata alcuna opposizione.
[2]In caso di opposizione, o se si presentano piu' portatori della polizza di carico, il capitano deve depositare giudizialmente il carico, e puo' anche farsi autorizzare a venderne la quantita' occorrente per il pagamento del nolo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
