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[1]La polizza di carico e' fatta in quattro originali, destinati uno per il capitano, uno per il proprietario ed armatore della nave, uno per il caricatore, ed uno per la persona a cui le cose caricate devono essere consegnate.
[2]Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona a cui e' destinato.
[3]Se il caricatore chiede uno o piu' duplicati dell'originale destinato alla persona, a cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 276 e 277.
[4]Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.
[5]La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro 24 ore dopo compiuto il caricamento.
[6]Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento, o le bollette di cauzione delle dogane.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
