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[1]La polizza di carico e' fatta in quattro originali, destinati uno per il capitano, uno per il proprietario ed armatore della nave, uno per il caricatore, ed uno per la persona a cui le cose caricate devono essere consegnate.

[2]Sopra ciascuno degli originali si deve indicare la persona a cui e' destinato.

[3]Se il caricatore chiede uno o piu' duplicati dell'originale destinato alla persona, a cui devono essere consegnate le cose caricate, si applicano ai duplicati le disposizioni degli articoli 276 e 277.

[4]Gli originali per il capitano e per il proprietario o armatore della nave sono sottoscritti dal caricatore, gli altri sono sottoscritti dal capitano.

[5]La sottoscrizione e la consegna rispettiva degli originali dev'essere eseguita entro 24 ore dopo compiuto il caricamento.

[6]Il caricatore deve consegnare nello stesso termine al capitano le spedizioni delle cose caricate, ossia le quietanze di pagamento, o le bollette di cauzione delle dogane.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art548 · fonte del testo

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