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[1]Se la partenza della nave, o la prosecuzione del viaggio, e' impedita temporaneamente per forza maggiore, il contratto sussiste, e non vi e' luogo ad aumento di nolo, ne' a risarcimento di danni per cagione del ritardo.

[2]Il caricatore puo', mentre dura l'impedimento temporaneo, far scaricare a sue spese le cose proprie, coll'obbligo di ricaricarle o di indenizzare il capitano, ma deve dar cauzione per l'adempimento di tale obbligo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art544 · fonte del testo

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