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[1]La data degli atti e dei contratti commerciali deve esprimere il luogo, il giorno, il mese e l'anno.
[2]Essa puo' essere accertata, rispetto ai terzi, con tutti i mezzi di prova indicati nell'articolo 43.
[3]La data delle cambiali e degli altri titoli all'ordine, e quella delle loro girate, si ha per vera sino a prova contraria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
