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I salarii e gli emolumenti dei marinai non possono es sere ceduti ne' sequestrati, salvo per causa di alimenti dovuti pei legge, e per debiti verso la nave, dipendenti dal servizio della nave stessa. Nel primo dei detti casi, la ritenzione per sequestra sui salarii ed emolumenti non puo' eccedere il terzo del loro ammontare.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
