Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Se non vi e' convenzione contraria, le persone dell'equipaggio, terminato l'arruolamento, devono continuare a prestare il loro servizio, finche' la nave sia posta in sicuro, scaricata ed ammessa a libera pratica.
[2]Esse hanno pero' diritto di essere mantenute e pagate.
[3]Se la nave, durante la quarantena, deve ripartire per un nuovo viaggio, la persona, che non vuole arruolarsi per esso, ha diritto di essere sbarcata in lazzaretto e pagata sino a libera pratica.
[4]Le spese di mantenimento, di quarantena e di lazzaretto sono e carico della nave.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
