Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le persone dell'equipaggio hanno diritto di essere mantenute a bordo, finche' siano intieramente pagate dei loro salarii o della parte del profitto ad esse dovuta.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
