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[1]Il capitano puo' sempre congedare il marinaio avanti il termine dell'arruolamento, e senza obbligo di dimostrare che egli abbia commesso alcun fatto riprensibile; ma deve rilasciargli il congedo, e provvedergli i mezzi per il ritorno in patria, o procurarne l'imbarco sopra un'altra nave diretta al detto luogo.
[2]Il marinaio, che prova di essere congedato senza giusto motivo, oltre il pagamento per i servigi prestati, ha diritto ad una indennita'.
[3]Se il congedo e' dato nel porto, nel quale si e' fatto l'arruolamento, e prima della partenza, la indennita' e' eguale ad un mese di salario. Se il congedo e' dato dopo la partenza o in un porto del Regno diverso da quello dell'arruolamento, l'indennita' e' eguale a quaranta giorni di salario. Se il congedo e' dato su altre coste di Europa, o su quelle d'Asia o d'Africa bagnate dal mare Mediterraneo, o dal mar Nero, o dal canale di Suez, l'indennita' e' di due mesi di salario, e di quattro se il congedo e' dato in qualunque altro luogo.
[4]Il capitano non puo' in alcuno dei casi sopra indicati esigere dai proprietari della nave la rifusione delle indennita' pagate, se il congedo non e' dato di accordo con essi.
[5]Non vi e' luogo ad indennita', se il marinaio e' congedato prima che si chiuda il ruolo dell'equipaggio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
