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[1]Il marinaio preso sulla nave, e fatto prigioniero, ha diritto al salario, fino al giorno in cui e' stato preso.

[2]Se egli e' preso e fatto prigioniero, mentre e' spedito in mare o a erra per servizio della nave, ha diritto all'intiero pagamento del suo salario, fino al giorno in cui sarebbe cessato il suo servizio. Al pagamento concorre il carico, se la spedizione ha avuto luogo anche per interesse di questo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art532 · fonte del testo

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