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[1]Nel caso di morte del marinaio durante il viaggio:
[2]1. Se era arruolato a mese, il salario e' dovuto ai suoi eredi fino al giorno della sua morte;
[3]2. Se era arruolato a viaggio, e' dovuta la meta' del salario, quando muoia nell'andata o nel porto di arrivo; il salario e' dovuto per intiero, se muore nel ritorno;
[4]3. Se il marinaio era arruolato con partecipazione del profitto o del nolo, e' dovuta la parte intiera, sempreche' muoia dopo cominciato il viaggio.
[5]Il salario del marinaio morto in difesa della nave e' dovuto in intiero per tutto il viaggio, se la nave arriva a buon porto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
