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[1]Se il marinaio e' ferito o contrae malattia per sua colpa, o mentre si trova a terra senza autorizzazione, le spese della cura sono a suo carico, ma il capitano e' obbligato ad anticiparle.

[2]Se il marinaio deve essere sbarcato, il capitano provvede per la cura e per il ritorno in patria, nel modo indicato nell'articolo precedente, salvo il diritto al rimborso; ed il salario non e' pagato, che per il tempo, durante il quale il marinaio ha servito.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art530 · fonte del testo

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