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[1]Il marinaio che contrae malattia durante il viaggio, o che e' ferito pel servizio della nave, e' pagato dei salari, ed e' curato e medicato a spese della nave. Se ferito nell'eseguire un servizio comandato nell'interesse della nave, e del carico, e' curato a spese della nave e del carico.
[2]Nei detti casi se la cura esige che il marinaio sia sbarcato, il capitano deve depositare nelle mani dell'ufficiale consolare la somma giudicata necessaria per la cura ed il ritorno in patria.
[3]Dove non trovasi ufficiale consolare, il capitano deve fare ricoverare il marinaio in un ospedale od altro luogo in cui possa essere curato, depositando la somma indicata di sopra.
[4]Al marinaio sbarcato per essere curato e' dovuto il salario fino alla guarigione, ma l'onere della cura ed i salari non saranno dovuti in tutti i casi oltre i quattro mesi dallo sbarco.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
