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[1]Se qualche parte della nave e' ricuperata, i marinai arruolati a viaggio, od a mese, sono pagati del salario scaduto sugli avanzi della nave, o su cio' che venne ricuperato dalla preda.

[2]Se le cose salvate o ricuperate non bastano, o se non ai e' salvato o ricuperato che il carico, essi sono pagati sussidiariamente sul nolo.

[3]I marinai arruolati con partecipazione al nolo sono pagati in proporzione del nolo guadagnato.

[4]I marinai, in qualunque modo arruolati, hanno diritto al pagamento delle giornate da essi impiegate per salvare gli avanzi della nave e le cose naufragate.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art528 · fonte del testo

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