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[1]Se l'interdizione del commercio o l'arresto della nave accade durante il corso del viaggio:
[2]1. In caso d'interdizione, i marinai hanno diritto al pagamento del salario in proporzione del tempo che hanno servito;
[3]2. In caso di arresto, i marinai arruolati a mese hanno diritto alla meta' del salario durante il tempo dell'arresto, e i marinai arruolati a viaggio hanno diritto al salario a norma del loro arruolamento.
[4]Se viene accordata un'indennita' per l'interdizione o per l'arresto, i marinai arruolati a mese ricevono il complemento dei loro salari, e quelli arruolati a viaggio ricevono un aumento di salario proporzionato al tempo dell'arresto, ma l'indennita' dovuta a tutti i marinai non puo' eccedere il terzo dell'indennita' accordata alla nave.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
